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Danno
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Un danno è la conseguenza di un’azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant’altro abbia un valore economico, affettivo, morale.
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Indice
1 Cause del danno
2 Cosa e chi subisce il danno
3 Come prevedere, valutare, prevenire i danni
4 La difesa da perdite da danno
5 Il danno dal punto di vista giuridico
5.1 In Italia
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
Cause del danno
Anonimo fiorentino, Il naufragio della nave di Ulisse, 1390-1400 ca
L’azione o l’evento che causano il danno possono essere fortuiti o dovuti a forza maggiore (quali ad esempio: tromba d’aria, incendio, fulmine, inondazione, naufragio, guasto elettrico o meccanico, rottura, collisione, allagamento, incuria) oppure volontari (quali ad esempio: scasso ai fini di furto, danneggiamento per azione dolosa o vandalica, furto, malversazione, guerra).
Cosa e chi subisce il danno
Il danno può riguardare beni materiali e fisici (quali: immobili, macchinari, materie prime, aree geografiche) oppure danni immateriali (quali: monetari/finanziari, all’immagine o reputazione di un’impresa/società/persona, alle prospettive future aziendali, commerciali, di profittabilità).
Come prevedere, valutare, prevenire i danni
La valutazione preventiva dei possibili danni sta alla base di quella che viene definita gestione del rischio.
Occorre definire quali possono essere i rischi da danni che si possono correre nelle normali attività umane, aziendali, familiari.
La prima attività da sviluppare è: come prevenire e ridurre i rischi di danni.
Successivamente va quantificata l’entità dei danni possibili e il valore dei beni soggetti a rischio.
La difesa da perdite da danno
Oltre che con scelte tecniche e scelte organizzative che minimizzino i possibili danni, ci si può proteggere attraverso coperture assicurative o con accantonamenti finanziari a riserva.
In tutti questi casi è buona norma valutare l’onerosità della copertura (tecnica, organizzativa o assicurativa) adottata con il valore del possibile danno che si andrebbe a subire.
Quando il danno è statisticamente certo o molto probabile, il costo della protezione tende ad aumentare in misura economicamente non sopportabile.
Valga per tutti la problematica dell’assicurazione contro la grandine in agricoltura.
È statisticamente accertato che in certe zone esistono dei corridoi climatici che sono particolarmente e frequentemente colpiti da grandinate, anche di grande violenza. Il danno da grandine non causa solamente il danneggiamento – parziale o totale – della produzione agricola, ma anche una perdita di produttività delle piantagioni per gli anni successivi a causa di un danneggiamento delle piante (da frutto, da uva e simili) e delle strutture.
Per un’efficace copertura assicurativa, nelle aree ad elevato rischio statistico, il costo dei premi da pagare sarebbe talmente alto da renderla antieconomica. Si è proceduto in due direzioni: una con un intervento dello Stato (in Italia) che abbassa il costo delle assicurazioni; l’altra: con l’impianto di sistemi di protezione (reti, ad esempio), con sistemi di previsione, con sistemi a calore (razzi, fuochi).
Il danno dal punto di vista giuridico
In Italia
Dal punto di vista giuridico il danno può essere definito come la lesione (annientamento o menomazione) di un interesse altrui.
Possono essere oggetto di tutela risarcitoria gli interessi procedimentali (gli atti di un procedimento) che siano ricollegabili ad un utilitas, ossia un bene della vita protetto.La giurisprudenza individua una prima distinzione fra danni patrimoniali e non patrimoniali, dove i primi comportano una deminutio patrimonii. La successiva evoluzione giurisprudenziale ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento.
Secondo i recenti orientamenti, i danni non patrimoniali si distinguono in:
danno biologico;
danno morale soggettivo;
danno esistenziale.
Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all’art. 2059 del codice civile. La Corte Costituzionale italiana ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una sentenza che accerti la commissione di un reato, come previsto dalla stessa legge.[1].
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del diritto del lavoro, sono:
il danno professionale;
il danno psicologico transeunte;
il danno alla serenità della vita familiare;
il danno alla serenità della comunità lavorativa;
il danno alla salutare fruizione dei piaceri e delle gratificazioni della vita di relazione e dei rapporti sociali.
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Furto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Il furto è un atto di prevaricazione e si intende in genere l’impossessamento indebito di un bene di proprietà altrui ed è l’azione tipica del ladro. Si riferisce classicamente alla sottrazione di un bene mobile in danno del legittimo proprietario, ed in tempi recenti la disciplina è stata estesa anche al furto di beni immateriali.
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Uno dei furti più classici: una bicicletta rubata.
Indice
1 Il furto nel diritto romano
2 Il furto nel diritto medievale
3 Il furto nel diritto italiano
3.1 Elementi oggettivi
3.1.1 Soggetto attivo
3.1.1.1 Furtum rei propriae / Furtum possessionis
3.1.2 Oggetto
3.1.3 Azione
3.1.4 Elemento soggettivo
3.2 Circostanze aggravanti
3.2.1 Uso della violenza sulla cosa
3.2.2 Uso di mezzi fraudolenti
3.2.3 Furto di capi di bestiame
3.2.4 Furto di armi, munizioni ed esplosivi
3.3 Furto in abitazione e furto con strappo
3.4 Furti diversi o minori
3.5 Reati affini
4 Note
5 Voci correlate
6 Testi normativi
7 Altri progetti
Il furto nel diritto romano
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Furtum.
Nella sistemazione classica del diritto romano, si ha furtum qualora qualcuno tenga nei confronti di una cosa, oggetto di un diritto reale altrui, un comportamento doloso contrario alla volontà del titolare, lesivo di tale diritto reale e tendente ad assicurarsi un lucro. Tale è la definizione, famosissima, del giurista romano Paolo: “Furtum est contrectatio rei fraudolosa vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere. ”
Il furto nel diritto medievale
Dopo esser per lungo tempo affidato alla vendetta privata, nel Medioevo il furto conobbe un fortissimo inasprimento sanzionatorio essendo prevista la pena di morte per la sua commissione.
Il furto nel diritto italiano
Reato di
Furto
Fonte Codice penale italiano
Articolo 624 c.p.
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità querela; d’ufficio nelle ipotesi del III co.
Arresto facoltativo
Fermo no
Pena prevista reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 154 a 516
Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall’art. 624 c.p. Tale disposizione è stata oggetto di riforma negli ultimi anni. Con la l. 205/99 il legislatore ha modificato il regime di procedibilità (da procedibilità d’ufficio a querela della persona offesa); con la l 128/01, il “Pacchetto sicurezza” il legislatore ha innalzato il minimo edittale (in precedenza non previsto ed interpretato dalla dottrina in pochi giorni, attualmente è di 6 mesi).
Elementi oggettivi
Soggetto attivo
Il delitto può essere commesso da chiunque, ma è controverso se anche il proprietario possa commettere furto sul proprio bene.
Furtum rei propriae / Furtum possessionis
Il “Furtum possessionis” è l’impossessamento del nudo proprietario ai danni di un soggetto che vanti sul bene un diritto personale o reale di godimento ed è controverso se rappresenti un’ipotesi di furto.
Oggetto
L’oggetto tutelato dall’ordinamento e proprio del reato in questione, è il possesso di una cosa mobile altrui. Sia il legislatore, parlando di spossessamento, sia la maggioranza della dottrina ravvisano una lesione dell’interesse del possessore, a parte qualche autore dell’idea che il furto sia una violazione della proprietà: tuttavia il reato non sempre comporta uno svantaggio per il proprietario, specialmente quando questi non è contemporaneamente il possessore. Al possessore spetta, pertanto, il diritto di querela.
L’oggetto materiale dell’azione del furto è necessariamente una cosa mobile. Come tale si intende ogni entità fisico-materiale, diversa dall’uomo o dal cadavere, che presenti i caratteri della definitezza spaziale e dell’esistenza autonoma, e sia idonea a soddisfare un bisogno umano sia morale che materiale e formare oggetto di diritti patrimoniali. Tale cosa deve essere suscettibile di valore di scambio (pecuniario o affettivo). Tra le cose mobili vengono inserite anche le energie naturali (energia elettrica, gas, energia termica), purché costituiscano una sottrazione ad altri soggetti. Le onde radio in chiaro, che possono essere percepite da tutti, non possono costituire oggetto di furto; diverso è il caso delle onde radio relative ai sistemi informatici, anche se le relative reti non sono state protette da password: la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il collegamento a Internet attraverso reti wireless non protette i cui diritti di utilizzo sono detenuti da terzi, in forza di contratti con Internet Service Provider, costituisce reato di furto.
Da quanto detto, ne deriva che i beni immobili non rientrano nell’ambito di applicazione di questo reato, ma sono disciplinati da altri istituti giuridici.
Azione
L’azione esecutiva che costituisce il reato, è l’impossessamento del bene altrui: questo impossessamento deve essere seguito senza minaccia o violenza, per non trapassare nell’ipotesi di rapina.
Stabilire quando si verifica l’impossessamento ha creato varie correnti di pensiero storiche:
Porre la mano sulla cosa altrui
Spostamento della cosa altrui dal luogo in cui si trova (teoria dell’amotio)
Asportazione della cosa altrui fuori dalla sfera di custodia del possessore (teoria dell’ablatio)
Trasporto da parte del ladro della cosa rubata nel luogo prestabilito (teoria dell’illazione)
L’attuale codice, all’art. 624, parla esplicitamente di sottrazione e impossessamento. La sottrazione presuppone la mancanza di possesso da parte del ladro e il dissenso ovvio del possessore. Sebbene giurisprudenza e gran parte della dottrina ritengano la sottrazione elemento unico e caratterizzante dell’azione, chiari autori come Antolisei da tempo evidenziano varie lacune di questo tipo di interpretazione, proponendo visioni più coerenti, ovvero il perfezionamento del reato che si consuma con l’impossessamento del bene già sottratto, poiché non sempre i due momenti coincidono, dando oltretutto più portata d’applicazione all’aspetto del tentato furto. Per la consumazione del reato è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. In tal senso si è espressa la Cassazione Sez. VI, 7 aprile 2005, n.22588, fattispecie nella quale l’autore del furto, dopo aver sottratto il corpo del reato dalla cassaforte dell’ufficio, lo aveva riposto all’interno della propria autovettura posteggiata nel cortile dell’edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell’ordine.
Elemento soggettivo
Il coefficiente psicologico è il dolo specifico, il che significa che l’agente deve essere consapevole dell’altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l’impossessamento, nonché avere lo scopo di ricavarne un profitto per sé o per altri; se è necessaria la coscienza che la cosa sia di altri, l’autore che ritenga per un errore di fatto oppure per un errore nell’interpretazione di disposizioni non penali, di vantare un diritto sul bene, non commette furto; dal momento che il profitto deve rappresentare l’intenzione con cui il soggetto agisce, colui che non consegua il profitto sperato avrà ugualmente consumato il furto. L’idea di profitto può avere un significato strettamente economico oppure comprendere qualsiasi tipo di vantaggio per l’agente, ma è quest’ultimo orientamento ad aver prevalso in giurisprudenza ed in dottrina. Si è posto il problema se il profitto debba essere necessariamente illecito oppure anche un profitto lecito possa integrare il furto, precisando che per profitto lecito si intende quel profitto che si fonda su un diritto riconosciuto dall’ordinamento; la dottrina maggioritaria propende per la soluzione che anche un profitto lecito configurerebbe il reato, mentre la giurisprudenza oscilla. Nel sentito comune, molto rilevante per quanto riguarda la genesi a livello politico del diritto normativo, l’aspetto soggettivo è ampiamente ed aspramente dibattuto. Un esempio tra i tanti è la discussione circa inclusione nel concetto di furto della fattispecie della appropriazione indebita di fondi pubblici per fini privati commessa da rappresentanti politici eletti. [1]
Circostanze aggravanti
Uso della violenza sulla cosa
La ragione dell’aggravante (cosiddetta “effrazione”) sta nella maggiore pericolosità che l’agente dimostra servendosi della violenza e nella riduzione della difesa del bene, prodotta dall’uso di un mezzo di aggressione più efficace del normale. Usare violenza sulla cosa significa danneggiarla, trasformarla oppure destinarla ad una finalità diversa da quella che ha originariamente; il significato del termine “danneggiare” viene fornito dal delitto di danneggiamento, il quale stabilisce che danneggiare un bene significa distruggerlo, disperderlo, deteriorarlo o renderlo inservibile. La violenza deve essere operata prima o compiendo il reato, dunque non è rilevante ai fini del furto che la cosa sia stata fatta oggetto di violenza dopo il fatto; inoltre la cosa sulla quale si rivolge la violenza deve presentare una sufficiente capacità difensiva, altrimenti non emerge l’aggressività dell’agente. L’oggetto della violenza deve essere necessariamente la cosa, poiché l’uso della violenza contro la persona è elemento oggettivo del reato di rapina. L’aggravante è incompatibile con la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché l’uso di tali strumenti è strumentale alla commissione del furto e dunque il relativo possesso è giustificato.
Uso di mezzi fraudolenti
L’aggravante è prevista in quanto l’uso di mezzi fraudolenti evidenzia una maggiore aggressività da parte dell’agente e genera una diminuzione della difesa del bene a causa dell’insidiosità del mezzo. Per mezzo fraudolento si intende uno strumento oppure uno stratagemma diretto a superare l’ostacolo che l’avente diritto abbia posto a difesa del bene. L’ostacolo può essere materiale o personale: i mezzi tradizionali per aggirare l’ostacolo materiale sono la chiave e la scalata, mentre per l’ostacolo personale è il raggiro. La chiave è uno strumento fraudolento sia quando è falsa sia quando è autentica, ma in questo secondo caso il ladro deve esserne venuto in possesso illegittimamente; la scalata consiste invece nell’introdursi all’interno di un luogo con modalità differente da quella ordinaria. Il raggiro deve avere lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo, altrimenti si configura il reato di truffa, dove l’artificio è finalizzato ad ottenere l’atto di disposizione patrimoniale da parte dell’offeso.
Furto di capi di bestiame
Il furto che abbia ad oggetto capi di bestiame prende il nome di abigeato. La pena è aumentata se vengono sottratti almeno tre esemplari da un insieme omogeneo di animali di taglia minuta o media (gregge, mandria), oppure anche un solo esemplare qualora bovino od equino. L’aggravante trova la propria ratio nel particolare allarme sociale che, specie in aree rurali, il furto in esame comporta.
Furto di armi, munizioni ed esplosivi
Il furto è aggravato se ad essere rubati sono armi, munizioni o esplosivi che si trovano in un’armeria, in un deposito o in un qualsiasi altro luogo la cui funzione sia il loro stoccaggio; l’aumento della pena per tali circostanze si giustifica in quanto si tratta di beni particolarmente pericolosi.
Furto in abitazione e furto con strappo
Nella realtà è infrequente che la condotta rimanga nei limiti dell’art. 624 del codice penale e piuttosto non si concretino delle circostanze aggravanti, quali l’effrazione o la commissione su beni esposti per necessità uso o consuetudine o destinazione alla pubblica fede.
Recentemente il Legislatore, facendosi interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica ha introdotto il reato autonomo del furto in abitazione e del furto con strappo (art. 624 bis).
Il primo caso si ha allorché il furto è consumato introducendosi in edificio od altro luogo (potrebbe essere, per esempio, un natante od una roulotte) destinato in tutto od in parte a privata dimora ovvero nelle pertinenze della stessa.
La seconda ipotesi (comunemente detta “scippo”) si ha allorché la sottrazione del bene avviene strappando la cosa alla persona (non con violenza rivolta verso la persona perché in tal caso si integrerebbe il reato di rapina).
Le summenzionate modalità antecedentemente erano circostanze aggravanti del reato di furto e non elementi costitutivi di un reato autonomo.
La pena edittale è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 309,00 ad Euro 1.032,00.
Se ricorre una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 del codice penale si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206,00 ad Euro 1.549,00.
Furti diversi o minori
Furto d’uso
Spigolamento abusivo
Reati affini
Appropriazione indebita
Peculato
Furto d’identità
Rapina
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DemutualizzazionePer demutualizzazione si intende, soprattutto negli ordinamenti di common law, l’abbandono del principio della mutualità, a favore di quello della gestione lucrativa. Per le mutue assicuratrici, ciò si traduce nella trasformazione in società per azioni o nel trasferimento del portafoglio assicurativo a società per azioni. È questo un tema di attualità da un decennio a questa parte in tutti i maggiori ordinamenti europei e, soprattutto, negli Stati Uniti.
In passato, la giurisprudenza italiana ha ammesso, nonostante il divieto valevole per le cooperative, la trasformazione delle mutue assicuratrici in società per azioni[5]. Tale soluzione è apparsa ad alcune fonti[6] non condivisibile, nonostante il contrario orientamento della dottrina dominante e dell’ISVAP.
Oggi essa va comunque verificata alla luce del mutato contesto normativo. L’art. 2545-decies c.c. consente infatti la trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente, facendo obbligo di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La norma richiamata non è applicabile alle mutue assicuratrici. Fermo restando che le mutue possono, secondo la dottrina maggioritaria, stipulare contratti di assicurazione a premio in misura non prevalente rispetto ai contratti di assicurazione mutua, resta tuttavia implausibile un inquadramento delle mutue assicuratrici tra le cooperative a mutualità prevalente o non prevalente per gli effetti previsti dalla normativa delle cooperative. Le mutue assicuratrici—a differenza delle società di mutuo soccorso e come è del resto confermato dal d.lgs. 220/2002—si collocano fuori dal movimento cooperativistico e non beneficiano delle relative agevolazioni costituzionalmente garantite (siano esse di carattere tributario o generale). Non avrebbe dunque alcun senso applicare alle stesse norme, come quella sulla trasformazione o sui controlli, che hanno a presupposto la partecipazione alle provvidenze ed agevolazioni cooperativistiche.
Per fornire soluzione al problema della trasformazione (principalmente in società per azioni) occorre piuttosto misurarsi con il disposto dell’art. 2500-octies c.c., che disciplina la trasformazione in società di capitali. Questa norma appare particolarmente attenta nell’individuare i soggetti giuridici trasformabili (consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni), così manifestando in modo inequivocabile alcune esclusioni (così almeno secondo l’opinione preferibile): la prima di tali esclusioni riguarda le società cooperative, che infatti possono trasformarsi in società di capitali solo alle condizioni di cui all’art. 2545-decies c.c.; la seconda riguarda le associazioni non riconosciute; la terza, appunto, le mutue assicuratrici. Alla luce di tale disposizione, sembrano restare validi ed intatti tutti gli argomenti addotti in precedenza per negare la trasformabilità delle mutue assicuratrici in società per azioni.
E cioè: la strutturale mancanza del capitale sociale nelle mutue assicuratrici, e persino la mancanza di quote di partecipazione dei soci, rende arbitrario qualunque criterio di assegnazione delle azioni, tra cui quello individuato in giurisprudenza. Da respingere è infatti l’assunto che a ciascun assicurato avente una polizza in corso debba essere attribuito un numero di azioni proporzionale alla quota di patrimonio netto che abbia contribuito a formare negli ultimi dieci anni di contribuzione. Invero, se si deve tener conto delle contribuzioni effettive alla formazione del patrimonio netto della mutua, occorre risalire fino alla sua costituzione e valutare la contribuzione non solo degli assicurati attuali, ma anche di tutti quelli che per una ragione o per l’altra non ne sono più soci.
Altresì arbitrario è il criterio in base al quale le azioni della società per azioni risultante vengono ripartite tra assicurati e sovventori: ai sovventori spetterebbe infatti la conversione della quota di fondo di garanzia dagli stessi sottoscritta ed, inoltre, una quota parte del fondo di garanzia proprio, di quello cioè costituito dalla società medesima mediante accantonamenti di riserve. Invero, la parte di fondo di garanzia costituita dalle riserve (il fondo proprio) non è prestabilita dalla legge, e può anzi del tutto mancare. Ciò significa che nelle operazioni di trasformazione ove sono presenti soci sovventori, agli assicurati viene attribuita una quota parte delle azioni della società risultante solo a condizione che esista un fondo proprio e, comunque, nella misura che questo casualmente assume.
Non privo di efficacia nello stesso ordine di critiche appare poi il rilievo che nell’ipotesi di trasformazione di una mutua assicuratrice, in cui siano presenti sovventori, gli stessi si ritroverebbero nella maggior parte dei casi—per il sol fatto della trasformazione—in possesso del pacchetto azionario di maggioranza di una società, che non avrebbero mai potuto governare come mutua. Il che appare un tradimento fin troppo disinvolto delle regole di tutela dello spirito mutualistico che si impongono fintanto che la mutua riveste tale forma societaria.
In senso contrario alla demutualizzazione, ma sulla base di valutazioni generali, valevoli per qualunque ordinamento, si schiera di recente anche la Commissione europea[7].
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Le principali categorie di assicurazioneDa quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due categorie d’assicurazione:
l’assicurazione contro i danni – in essa rientrano i contratti con i quali l’assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio dell’assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso. Tra tali eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose); la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla persona); la responsabilità dell’assicurato per i danni arrecati a terzi o a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile).
l’assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, dove l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale ovvero una rendita quando:
sopraggiunge la morte dell’assicurato (assicurazione per il caso di morte);
l’assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di vita);
alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell’assicurato (polizze miste).
Requisiti necessari del contratto di assicurazione
Palazzo delle Assicurazioni Generali, Firenze
Art. 1882. Nozione.
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Un contratto d’assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
è oneroso, l’assicuratore assume su di sé un rischio dietro pagamento di un premio,
è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore) esiste l’incertezza dell’accadimento o non di un dato evento;
è soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l’assicurato e l’assicuratore (Giudice di pace Sez. VI, 27 novembre 1999 Sentenza n° 6266: la massima recita:
«Clausole abusive – Polizza che riserva al solo assicuratore la facoltà di recedere in caso di sinistro – Nullità della clausola ma non del contratto – Nozione di consumatore».
«A seguito della legge 6 febbraio 1996 n° 52, con la quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in taluni rapporti con categorie professionali sono state introdotte e regolate ulteriori ipotesi legali di clausole preventivamente inefficaci o nulle, in aggiunta a quelle configurate come onerose dall’art. 1341 Codice Civile con riferimento ai contratti cosiddetti “per adesione”; tra esse figura anche la clausola con cui viene riservato solo ad una parte il diritto di recesso facoltativo senza prevedere la reciprocità per entrambe le parti dell’esercizio di tale diritto. L’invalidità della citata clausola, da considerarsi “tamquan non esset”, non inficia però la validità del vincolo contratto tra le parti e quella della restante parte della disciplina negoziale; ne discende che è destituita di fondamento l’eccezione opposta all’assicurato che pretende di non pagare il premio dovuto sul rilievo della mancata previsione della possibilità di esercitare – a sua volta – il recesso in caso di sinistro, in quanto tale eccezione si basa su di un’arbitraria lettura di una clausola della quale si nega da una parte la sopravvivenza perché in contrasto con la normativa comunitaria e nel contempo se ne invoca l’applicazione a senso unico a favore del consumatore. Come chiarito dalle direttive comunitarie e secondo un’interpretazione razionale e protesa a cogliere lo spirito del sistema recato dall’art. 1469 Codice Civile, tra i soggetti destinatari da un lato e consumatori dall’altro, possono annoverarsi nella prima categoria anche gli Assicuratori e nell’altra anche i soggetti che vanno al di là della semplice persona fisica, come esemplificativamente i condominii, le associazioni, le persone giuridiche, ecc. Se è vero che il singolo contratto d’assicurazione possiede una connotazione aleatoria, è altrettanto vero che l’impresa assicuratrice opera invece secondo un rigoroso principio tecnico. I contratti d’assicurazione sono basati su un principio di probabilità statisticamente accertato».
Funzione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni e la sua funzione indennitaria
Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d’assicurazione assume un carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all’assicurato l’indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite dell’assicurazione. Perché l’assicurazione abbia i suoi effetti è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli “garantiti” dalla polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo dell’indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare, all’assicurato, da un sinistro secondo il noto principio indennitario. Il principio in parola trova conferma in diversi articoli del Codice Civile:
Art. 1904. Interesse dell’assicurato. Il contratto d’assicurazione contro i danni è nullo (artt. 1418, 1895 Codice Civile) se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
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Incendio
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Incendio a Helsinki
L’incendio è una reazione ossidativa (o combustione) non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo dando luogo, ove si estende, a calore, fumo, gas e luce.
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Gli incendi rappresentano ed hanno rappresentato da sempre il fattore di maggior rischio per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono state create metodologie per prevenirli e strumenti per combatterli. In particolare, con l’aumento delle concentrazioni di persone in spazi chiusi o comunque limitati, tipico degli agglomerati urbani e con l’aumento delle attività potenzialmente pericolose, il rischio incendi è divenuto uno dei più comuni. Per quanto detto la rivelazione incendi è divenuta una necessità primaria per evitare danni alle persone ed alle infrastrutture.
Indice
1 Cause di incendio
2 Condizioni
3 Fasi dell’incendio
4 Effetti dell’incendio
5 Gli incendi in Italia
5.1 Classificazione degli incendi
5.1.1 Per tipologia
5.1.2 Per classe
5.2 Incendio di progetto
5.3 Legislazione antincendio
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
Cause di incendio
Incendio di sostanza chimica (combustione violenta ad alta temperatura)
Un incendio può essere provocato da diverse cause sia naturali (autocombustione, fulmini, ecc) che per mano dell’uomo per motivi casuali, leciti o illeciti (fortuito, provocato o doloso).
Alcuni esempi di causa: fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura), particelle incandescenti (brace), provenienti da un focolaio preesistente (p.es: braciere), scintille di origine elettrica, scintille di origine elettrostatica, scintille provocate da un urto o sfregamento, contatto con superfici e punti caldi, innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas, reazioni chimiche in genere.
Il triangolo del fuoco
Condizioni
per avvenire un incendio è necessario che siano presenti tre elementi fondamentali (le “tre C” o triangolo del fuoco):
il combustibile: i materiali infiammabili sono classificati in base alla loro reazione al fuoco in 7 classi da 0 (incombustibile) a 6
il comburente: ruolo svolto usualmente dall’ossigeno
la temperatura: è necessaria la presenza di un’adeguata temperatura affinché avvenga l’innesco
Combustibile e comburente devono essere presenti in proporzioni adeguate definite dal campo di infiammabilità. Se non sono presenti uno o più dei tre elementi della combustione, questa non può avvenire e – se l’incendio è già in atto – si determina l’estinzione del fuoco.
Fasi dell’incendio
Ignizione: fase principale dell’incendio, dove i vapori delle sostanze combustibili, siano esse solide o liquide, iniziano il processo di combustione e la combustione è facilmente controllabile.
Propagazione: caratterizzato da bassa temperatura e scarsa quantità di combustibile coinvolta; il calore propaga l’incendio e si determina un lento innalzamento della temperatura, con emissione di fumi.
Flash Over: brusco innalzamento della temperatura ed aumento massiccio della quantità di materiale che partecipa alla combustione.
Incendio generalizzato: tutto il materiale presente partecipa alla combustione, la temperatura raggiunge valori elevatissimi (anche oltre 1000 °C) e la combustione è incontrollabile.
Estinzione: fase finale di conclusione della combustione per Esaurimento (termine dei combustibili) e/o Soffocamento (termine del comburente, solitamente voluta per l’auto estinzione di braceri ad alta temperatura).[1]
Raffreddamento: fase, solitamente, post-conclusiva dell’incendio e che comporta il raffreddamento della zona interessata ed è in concomitanza con il solidificarsi al suolo delle sostanze volatili più “pesanti” dei residui della combustione.
Schema degli effetti di un incendio
Effetti dell’incendio
L’incendio provoca effetti di diversa natura. Oltre al panico delle persone eventualmente coinvolte, le temperature elevate possono causare fenomeni di ustione o carbonizzazione oppure seri danni strutturali nel caso di elementi in cemento, acciaio o legno strutturale, con la differenza che di quest’ultimo è scientificamente calcolabile la durata in esercizio e quindi il tempo di fuga ammissibile. Infine molto danno è causato dai gas nocivi. Ad esempio la formazione di CO2 satura l’ambiente impoverendo la presenza di ossigeno; nel caso di combustioni non “complete” si può formare il monossido di carbonio o in altri casi è possibile la formazione di gas inquinanti NOx.
Gli incendi in Italia
Classificazione degli incendi
Visione dallo spazio del vasto incendio boschivo ad Anaheim (calif) nell’Orange County.03-11-2007
Incendio di un convento abbandonato a Massueville, Canada
Per tipologia
Incendio d’abitazione
incendio d’autovettura
incendio cassonetto
incendio materiale generico
incendio industriale
incendio boschivo.
Per classe
Classe A: fuochi di solidi, detti fuochi secchi.
La combustione può presentarsi in due forme: combustione viva con fiamme o combustione lenta senza fiamme, ma con formazione di brace incandescente. L’agente estinguente raccomandato è l’acqua (agisce sul calore) ma in alternativa si possono usare estintori a polvere polivalente (agisce sulle reazioni di ossidazione) (A-B-C).
Classe B: fuochi di idrocarburi solidificati o di liquidi infiammabili, detti fuochi grassi.
È controindicato l’uso di acqua a getto pieno ma non a getto frazionato o nebulizzato. Gli altri agenti estinguenti sono la polvere (A-B-C o B-C), il biossido di carbonio (CO2 che “soffoca” l’incendio abbassando la temperatura) e la schiuma antincendio (isola la combustione dal comburente), oppure estintori idrici. L’agente estinguente migliore è la schiuma antincendio (che varia dal tipo di sostanza coinvolta nell’incendio). Oggi esistono altre sostanze che hanno superato, in termini di prestazione, i liquidi schiumogeni. Si invita a esaminare il prodotto F 500 (sviluppato da HCT-USA).
Classe C: fuochi di combustibili gassosi.
Questi fuochi sono caratterizzati da una fiamma alta ad alta temperatura, la fiamma non si dovrebbe spegnere ma bisognerebbe raggiungere la valvola a monte e chiuderla per evitare che uno spegnimento continui a rilasciare gas altamente infiammabile nell’ambiente con conseguenze devastanti in ambienti chiusi (esplosione). L’acqua è consigliata solo a getto frazionato o nebulizzato per raffreddare i tubi o le bombole circostanti o coinvolte nell’incendio. Gli altri agenti estinguenti da utilizzare sono le polveri polivalenti (A-B-C), quelle di classe (B-C), mentre l’anidride carbonica, a seguito delle recenti omologazioni, non è più abilitata all’estinzione di questo tipo di incendio.
Classe D: fuochi di metalli.
Questi fuochi sono particolarmente difficili da estinguere data la loro altissima temperatura e richiedono personale addestrato e agenti estinguenti speciali. Gli agenti estinguenti variano a seconda del tipo di materiale coinvolto nell’incendio ad esempio, nei fuochi coinvolgenti alluminio e magnesio si utilizza la polvere al cloruro di sodio. Tutti gli altri agenti estinguenti sono sconsigliati (compresa l’acqua) dato che possono avvenire reazioni con rilascio di gas tossici o esplosioni.
Un tempo esisteva anche un’ulteriore classe, la “E”, riguardante gli incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione (i cui estinguenti specifici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica), adesso esiste un’apposita etichetta, apposta sull’estintore che identifica se è possibile utilizzarlo su apparecchi in tensione oppure viene riportata la dicitura “utilizzabile su apparecchiature in tensione”. I nuovi estintori idrici, nebulizzando l’estinguente in fase di erogazione, perdono la caratteristica conducibilta’ elettrica delle sostanze a base d’acqua e ne consentono l’utilizzo su apparecchiature elettriche fino a 20000 volt, anche se commercialmente le omologazioni degli estintori portatili arrivano a 1000 V ad 1 metro di distanza.
Con l’approvazione della norma EN.2 del 2005 è stata introdotta la nuova classe “F” relativa ai fuochi sviluppantesi in presenza di oli, grassi animali o vegetali quali mezzi di cottura e più in generale dipendenti dalle apparecchiature di cottura stessa.
Incendio di progetto
Il D.M. del 14.01.2008, annovera tra le azioni eccezionali a cui può essere sottoposta una struttura, anche quelle derivanti da incendi.
A tal fine la normativa fa riferimento ad un incendio convenzionale di progetto definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi strutturali.
La curva di incendio di progetto può essere:
naturale: determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato del compartimento antincendio quest’ultimo definito come la parte della costruzione delimitata da elementi costruttivi resistenti al fuoco
nominale: adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale.
In quest’ultimo caso, nel caso di incendio di materiali combustibili prevalentemente di natura cellulosica, la curva di incendio nominale è la curva nominale standard definita come segue:
θ = 20 + 345 log10(8t + 1)
dove:
θ è la temperatura dei gas caldi in gradi Celsius
t è il tempo espresso in minuti primi.
Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, la curva di incendio nominale può essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente:
θ = 1080(1 – 0,325e-0,16t – 0,675e-2,5t) + 20
Legislazione antincendio
La legge 353/2000 obbliga i Comuni a realizzare i Catasti delle aree percorse dal fuoco, dispone il divieto di riedificazione di fabbricati abusivi andati distrutti durante l’incendio.
Interpretando i possibili moventi di azioni dolose, la norma pone il limite di 15 anni per la modifica di destinazione, 10 anni per introdurre nuove costruzioni non esistenti o previste a piano urbanistico prima dell’incendio, 5 anni per azioni di rimboschimento col finanziamento pubblico.
Il codice penale (artt. 423 bis, e 424) ha trasformato l’incendio boschivo da reato di danno a reato di pericolo, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni per colpa, e da 4 a 10 anni per incendio doloso.
Poche sentenze di condanna hanno dato applicazione a questi articoli, sia per una carente mappatura delle zone a rischio (e pubblicazione ad albo pretorio), che per l’oggettiva difficoltà a raccogliere prove distrutte dagli incendi.
La legge 349/1986 impone agli enti pubblici di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di responsabili di danni alla cosa pubblica. Il risarcimento del danno consiste nella compensazione delle spese di spegnimento, ma anche del danno al soprassuolo e al sottosuolo: per la quantificazione del danno ambientale, si effettua una stima in termini di perdita economica di prodotti legnosi e servizi non più erogabili dall’ecosistema-foresta, nonché gli oneri di rimboschimento dove il danno non è persistente.
In difetto di questa azione, può ravvisarsi un danno erariale ripetibile, da parte della Corte dei Conti, che a quel punto procede personalmente verso dipendenti e funzionari inadempienti, per atti (anche omissìvi) compiuti in violazione di diritti (Costituzione, art. 28; art. 18 Testo Unico n.3/1957 per il risarcimento alla PA dei danni derivanti da violazione di obblighi di servizio).
La Corte dei Conti ha competenza esclusiva nella valutazione del danno ambientale (DLgs. 152/2006). L’azione di risarcimento procede per danno pubblico sociale contro un patrimonio indisponibile (art. 822 e 823 c.c.), e si svolge parallelamente al procedimento penale (Consulta. n. 272/2007, Cassazione n. 06581/06). La sanzione penale pecuniaria a favore delle parti civili tiene conto delle somme già corrisposte nel procedimento contabile.
Le spese di spegnimento sono stimabili in 8.000 euro/ora per gli aerei (oltre a 1.200 euro/ora di carburante nel 2008), e 3.000 euro/ora per gli elicotteri[2]. Per la stima del danno ambientale e delle spese di spegnimento, esiste un riferimento giurisprudenziale standard (uno dei primi disponibili) tabulato dal Corpo Forestale in collaborazione con l’Università di Firenze.
Nell’analisi delle cause, sono dati rilevanti la correlazione inversa fra incendi e occupati in agricoltura, la prevalenza degli incendi in estate in aree sotto i 700 metri di altitudine oltre la quale non si trova una vegetazione secca e arida, la probabilità pari a 1/1000 che il rilascio di mozzicone di sigaretta acceso dia origine a un incendio. Le azioni determinanti sono in larga parte la negligenza e le azioni volontarie.
La legge 353/2000 identifica le operazioni di pulizia e manutenzione del bosco, attribuendo ai Comuni poteri sostitutivi dei proprietari inadempienti (con relativo addebito degli oneri), in particolare nelle aree a rischio di incendio. Al momento, gli interventi non sono detraibili dalle tasse.
La legislazione non contempla ordini interdittivi in merito all’accensione di fuochi verso piromani o soggetti protagonisti di incendi.
La Direttiva 2001/95/CE obbliga i produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, il 17 novembre 2011, spetterà alle autorità nazionali far rispettare questa nuova misura di sicurezza antincendio. Fra i prodotti oggetto di applicazione, ritroviamo la vendita di sigarette tipo Reduced Ignition Propensity.
Note
^ Lo sviluppo degli incendi
^ Convegno Nazionale di Italia Nostra, Roma, 23 luglio 2008
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Risarcimento diretto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Nell’ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1º febbraio 2007 in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
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Il DLGS 209/2005 concede a tutti gli assicurati di poter usufruire della procedura. Tuttavia è di fatto possibile usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia aderente alla CARD, che ha cioè istituito uno specifico ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la gestione dei sinistri definiti “catastrofici”.
Indice
1 Differenza con la CID (Convenzione indennizzo diretto)
2 Presupposti applicativi
3 Esclusioni
4 Casi compresi nella previsione normativa
5 La speciale disciplina per il terzo trasportato
6 Obbligatorietà della procedura
7 Parere dell’Antitrust
8 Secondo Parere Antitrust
9 Note
10 Voci correlate
11 Collegamenti esterni
Differenza con la CID (Convenzione indennizzo diretto)
A differenza della precedente Convenzione indennizzo diretto, la procedura di risarcimento diretto:
è prevista obbligatoriamente[1] per legge nella fase stragiudiziale (pre causa) con i limiti che esponiamo di seguito;
non richiede necessariamente la firma congiunta della constatazione amichevole d’incidente (modulo blu) per essere applicabile[2];
non è interrotta/inibita dall’eventuale intervento di un patrocinatore per conto del danneggiato[3];
non prevede un pieno ed automatico reintegro, da parte della compagnia debitrice[4] di quanto pagato dalla gestionaria[5], ma soltanto un rimborso a forfait, con una complicata “triangolazione”[6] che coinvolge anche la CONSAP[7].
Presupposti applicativi
Sinistro con urto tra due veicoli a motore
Entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano
Entrambi identificati e regolarmente assicurati
Esclusioni
Incidente avvenuto all’estero
Incidente che coinvolge un veicolo estero
Incidente con più di due veicoli
Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (DPR 6 marzo 2006 n. 153)
Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente, nel prosieguo I.P) afferente un danno macropermanente, e dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;
Tutti i casi di cosiddetto “mancato urto” (ossia, quando i veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a contatto. Tipico esempio, l’urto con cose trasportate, cadute o sporgenti dal mezzo che le trasportava, oppure gli incidenti in cui un conducente “evita” l’altro, ma urta un ostacolo fisso, e così via)
Incidente con macchine agricole o veicoli speciali
Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile (secondo la cosiddetta procedura tradizionale, prevista dal c.d. Codice Delle Assicurazioni (DLGS 209/2005).
Casi compresi nella previsione normativa
Danni al veicolo (più il “fermo tecnico“[8], traino ed accessori simili)
Le lesioni di lieve entità[9] subite dal conducente[10]
I danni a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente
La speciale disciplina per il terzo trasportato
L’art. 141 del dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private), a partire dal 1º marzo 2006, tutela in maniera particolare il terzo trasportato in un’auto al momento del sinistro.
Secondo l’art. 141 il terzo trasportato dovrà sempre essere risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia dell’auto in cui al momento dell’incidente il trasportato si trovava). A seconda della tipologia e della dinamica del sinistro, ovvero se il danno da lesione è riferibile eziologicamente alla condotta del vettore o di un’altra vettura o struttura, la compagnia risarcente il danno si rivarrà o sul danneggiante esterno, o sul vettore medesimo, in questo secondo caso attraverso l’aumento del malus.
In caso di mancato pagamento delle lesioni, o di pagamento insufficiente, il terzo trasportato potrà adire le vie legali, davanti al giudice di pace o in Tribunale, citando, attraverso la speciale disciplina di cui all’art. 3 della legge 102 del 2006, la compagnia del vettore ed il vettore medesimo (la procedura è facoltativa per gli stessi motivi del Risarcimento Diretto).
Obbligatorietà della procedura
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009[11] (depositata in cancelleria il 19 giugno 2009) la Corte costituzionale ha chiarito che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata il Risarcimento Diretto è facoltativo: il danneggiato può pertanto decidere di chiedere giudizialmente il risarcimento al responsabile civile ed all’assicuratrice di quest’ultimo.[12][13]
L’orientamento maggioritario è quello di considerare obbligatoria la procedura nella fase stragiudiziale, cioè fuori dalle aule di giustizia, e facoltativa quando c’è da fare causa. Tuttavia le compagnie aderenti alla CARD, in base agli accordi che hanno intrapreso, al momento praticano vicendevole scambio di informazioni affinché la compagnia tenuta a pagare in base alla procedura in parola si costituisca, in proprio o per conto di quella citata, nei giudizi instaurati dai danneggiati per contrastare eventualmente le pretese di questi ultimi, ancorquando siano i propri assicurati.
Parere dell’Antitrust
Il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà, nella sua relazione annuale del 2011[14], ha affermato che «il meccanismo dell’indennizzo diretto non ha funzionato» e che rimangono squilibri nei premi pagati tra gli assicurati in base alla provenienza geografica evidenziando anche, a differenza di altri paesi europei, notevoli aumenti dei premi nel 2010. Catricalà ha dunque auspicato «una riforma di sistema che rilanci la competizione tra le imprese».
Secondo Parere Antitrust
Col comunicato stampa del 22.02.2013, l’Antitrust ribadisce il malfunzionamento del risarcimento diretto laddove non è riuscito a determinare un calo delle tariffe assicurative di responsabilità civile auto. In altre parole il problema starebbe nel fatto che le compagnie, invece di investire sulle proprie strutture liquidative per ridurre i costi di gestione, preferirebbero scaricare sugli assicurati i maggior costi di inefficienza. Il problema potrebbe trovare soluzione, dice l’Antitrust, implementando un sistema di incentivi che favorisca le compagnie più efficienti, per stimolare all’ottimizzazione dei costi di gestione. Secondo l’Antitrust, inoltre, sapendo che dovranno gestire il risarcimento dei propri assicurati in regime di risarcimento diretto, le compagnie dovrebbero proporre degli sconti previa sottoscrizione di clausole contrattuali facoltative che diano la capacità di controllare i risarcimenti anche per mezzo del risarcimento in forma specivica, adoperando cioè reti di medici e carrozzieri convenzionati.
Note
^ Dubbi sussistono sul fatto che il legislatore avesse deciso di imporre l’applicazione della procedura che illustriamo, senza possibilità per il danneggiato di percorrere un’altra via; ma – come vederemo – la Corte costituzionale ha di fatto reso “opzionale” la scelta di agire nelle forme della “nuova” disciplina, oppure con quelle tradizionali della legge sulla Responsabilità Civile Autoveicoli.
^ Anche se l’esistenza della constatazione amichevole è certo raccomandata ed auspicabile per evitare contenziosi sulla ricostruzione del fatto e delle conseguenti responsabilità.
^ In linea di principio, l’assicuratore che risarcisce non pagherà il compenso dovuto al patrocinatore in discorso; viceversa, sempre per esplicita previsione di legge, sarà tenuto senz’altro a corrispondere le spese per l’opera del consulente medico legale eventualmente incaricato dal danneggiato per la stima del danno fisico risarcibile. Naturalmente questo aveva in origine suscitato molti dubbi sulla costituzionalità della procedura di risarcimento diretto in quanto (presa alla lettera), di fatto, priverebbe i danneggiati del diritto di farsi assistere da un legale o da un patrocinatore. Si veda però, sul punto, la sezione dedicata all’intervento della Corte costituzionale.
^ La compagnia che assicura il civilmente responsabile.
^ La compagnia che assicura il danneggiato.
^ Il meccanismo è stato imposto dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di prevenire ipotetici accordi di cartello tra le compagnie, che sarebbero stati propiziati dalla conoscenza del reale costo dei sinistri per ciascuna di loro.
^ Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Sito ufficiale).
^ S’intende con tale espressione la momentanea indisponibilità del veicolo per il tempo necessario alla sua riparazione, o per il reperimento di veicolo analogo quando la riparazione non sia economicamente conveniente. Per approfondire v. la voce dedicata.
^ Fino al 9% d’invalidità permanente.
^ Le lesioni dei trasportati sono praticamente sempre a carico dell’assicuratore di chi li trasportava, per effetto di altre disposizioni del cosiddetto Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
^ CorteCostituzionale.it
^ Si consideri la seguente massima tratta dalla sentenza citata:
«Pertanto, non è l’obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l’offerta di migliori servizi, e l’incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l’azione di responsabilità tradizionale, e per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile.»
^ Indennizzo diretto: sentenza della Corte. URL consultato in data 11/05/2011. La sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale pone l’accento sul «carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore»
^ (PDF) Testo della presentazione del Presidente della Relazione annuale 2011 dell’AGCM
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