Indice

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Vani di carico

I vani di carico dell’autocarro di uso comune sono caratterizzati da una larghezza che consenta di caricare agevolmente le merci su pallet, tipicamente 240 cm, con un fondo livellato e fabbricato in legno o in alluminio. L’altezza utile per il carico si aggira intorno ai 280 cm sui mezzi più moderni, forniti di telaio ribassato e sospensioni pneumatiche. L’automezzo medio ha una lunghezza del vano intorno ai 6 metri utili ma, arrivando al limite complessivo massimo ammesso, sono stati predisposti anche cassoni con lunghezze fino ai 10/10,5 metri (per rimanere nei 12 metri totali, circa 2 metri di cabina + 10 metri di cassone).

Anche per il trasporto di merci pericolose (ADR) si pongono sempre maggiori attenzioni e per essere omologato il vano di carico deve sottostare a determinate condizioni: devono essere presenti materiali ignifughi sia per il fondo che per i teloni esterni e devono essere presenti all’esterno delle tabelle indicanti il tipo di merce trasportata e il carattere della pericolosità. Tabelle dello stesso tipo devono essere riportate anche ai lati e sul davanti dell’automezzo, all’esterno della cabina. In aggiunta a ciò, i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono possedere un allestimento specifico, generalmente eseguito dallo stesso costruttore, che consiste in:

impianto elettrico schermato con cavi e connessioni speciali
presenza di un dispositivo chiamato “sezionatore” che consente di isolare la batteria dal resto del veicolo agendo su un interruttore
presenza di apparecchi per la lotta contro l’incendio, almeno uno per il veicolo (di capacità minima di 2 kg di polvere o di capacità corrispondente) ed almeno uno per il carico (minimo 6 kg); l’equipaggio del veicolo deve conoscerne l’uso. Gli estintori destinati al carico devono soddisfare una norma riconosciuta ed essere piombati in modo da verificare che non siano stati utilizzati, oltre ad una scritta che indichi le data entro la quale debba aver luogo la successiva ispezione.
presenza delle zanche, di due segnali di avvertimento portatili, di una cintura o di un indumento fluorescente e di una lampada tascabile. Inoltre deve essere presente l’equipaggiamento necessario per la presa di misure supplementari e speciali così come previsto nelle istruzioni di sicurezza (10385).

Altri tipi di autocarro

Le immagini che seguono illustrano le altre forme più diffuse degli autocarri, per ciascuna delle quali, comunque, esistono diverse varianti.
Autocarro con cassone e gru dietro la cabina
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Autogru.

Autocarro con gru e piano di carico

Il cassone può essere fisso oppure di tipo ribaltabile (per il trasporto di materiali sfusi) e la gru può avere il braccio raccolto dietro la cabina oppure disteso sul cassone o ancora, sebbene più raramente, montata sullo sbalzo posteriore.

Per la stabilità e la sicurezza durante il sollevamento dei materiali attraverso la gru, che deve essere effettuato rigorosamente da fermo, è dotato di 4 piedi stabilizzatori indipendenti, comandati idraulicamente, per potersi adattare ad ogni conformazione di terreno ed impedire pericolosi spostamenti del carico movimentato.

L’utilizzo più comune è quello per il carico di mezzi d’opera (scavatrici, ruspe, carrelli elevatori) e per le consegne di materiali pesanti in luoghi dove non si trovano banchine di carico e attrezzature idonee (cantieri edili ad esempio).

L’autoveicolo da cui viene ricavato può avere da due a quattro assi in base alla portata massima della gru che vi si vuole installare.

Per gli utilizzi più gravosi e più particolari, l’autogrù può avere anche solo la funzione di “gru mobile” per lo spostamento locale dei materiali e non per il relativo trasporto a destinazione. Esempi di questo tipo sono i veicoli utilizzati per i traslochi dai piani alti o quelli in uso ai servizi di emergenza antincendio.
Autocarro con furgonatura e sponda montacarichi posteriore

Autocarro furgonato e sponda montacarichi posteriore

Si tratta dell’automezzo classico in uso nel trasporto di consistenti quantità di beni verso i pubblici esercizi.

Soprattutto nelle grandi città difficilmente gli esercizi commerciali dispongono di aree attrezzate specificatamente al carico scarico, di conseguenza l’uso della sponda idraulica consente di portare le merci, spesso disposte su pallet, dal cassone dell’autoveicolo al livello strada risparmiando su tempi e fatica.

La furgonatura dell’automezzo, consistente nella presenza di pareti rigide ai lati e sul fondo, può essere più o meno coibentata ed in vari casi specificatamente frigorifera per non interrompere la catena del freddo nel trasporto dei prodotti alimentari. La sponda caricatrice, in ordine di marcia, può essere verticale (come nel caso rappresentato) oppure ripiegata sotto lo sbalzo. Questo tipo di autoveicolo difficilmente ha più di 3 assi, nonostante l’incremento della tara dovuto alla presenza della furgonatura e della sponda aggiuntiva, in virtù del fatto che di norma deve raggiungere delle destinazioni cittadine dove l’ingombro eccessivo è fonte di problematiche aggiuntive.
Autocarri silos e cisterna

Cisterna degli anni sessanta

Si tratta dell’automezzo per trasporto specifico destinato al trasporto di liquidi, cioè di un autotelaio su cui è montata una cisterna con caratteristiche particolari in base al tipo di liquido contenuto, sia esso alimentare come il latte, sia per il trasporto di prodotti chimici diversi, sia per quello molto usuale dei derivati del petrolio.

Essendo molto spesso destinati al trasporto di merci pericolose a vario titolo (infiammabile, tossico, corrosivo), particolare cura deve essere destinata agli accorgimenti di sicurezza.

La stessa ingegneria di base viene utilizzata anche per la realizzazione dei camion destinati al trasporto delle polveri, dove la cisterna viene sostituita da un silos adatto sia al trasporto di mangimi animali sia a quello di ogni altro prodotto polverizzato.

Sono di solito attrezzati con accessori come impianti di scarico del contenuto a pressione, contatori di precisione del quantitativo di merce scaricato, ecc.
Autocarro per trasporto altri veicoli

Autocarro per trasporto autovetture
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Bisarca.

È l’automezzo destinato al trasporto di altri veicoli gommati, il cui vano di carico è aperto, provvisto di guide per gli pneumatici dei veicoli caricati a bordo, di fermi per gli stessi una volta caricati e di una rampa di carico estraibile posteriormente per consentire un agevole carico e scarico.

Le versioni di uso più comune sono quelle per il soccorso stradale di auto in difficoltà, dove nella parte anteriore è installato anche un verricello per il traino a bordo del veicolo non funzionante.

Esistono poi le versioni a due piani di carico (in cui quello superiore è dotato di meccanismi che ne consentono l’abbassamento) utilizzate per il trasporto di più auto contemporaneamente, adatte al trasferimento tra le fabbriche costruttrici e le reti di vendita.
Autocarro con cabina allungata (tipo “pick-up”)

Autocarro con cabina allungata
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Pick-up (veicolo).

Questi autoveicoli, in genere, hanno una massa complessiva non maggiore di 3.500 kg consentendone l’uso con la patente di guida B, cioè quella della normale autovettura.

Si tratta dell’autoveicolo classico utilizzato per lavoro dalle imprese edili dato che il tipo di cabina, allungata, permette di ospitare dei passeggeri anche dietro il conducente. Viene così agevolato contemporaneamente il trasferimento degli operai e delle loro attrezzature di base. Il cassone può essere occasionalmente coperto con un telone atto a proteggere le merci trasportate o con una scocca rigida rimovibile.

Nello stesso tempo fa oggi parte anche dei veicoli alla moda, specialmente negli Stati Uniti, dove gli allestimenti interni non sono più improntati alla massima utilità bensì sono identici a quelli delle normali autovetture d’alta classe.

Si tratta anche della categoria di autocarri dove è più frequente la presenza della trazione integrale anziché dell’abituale trazione posteriore, soluzione tecnica che agevola il raggiungimento delle destinazioni più disagiate come quelle montane.
Autocarro con cabina incorporata nella carrozzeria

Autocarro con cabina incorporata nella carrozzeria
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Furgone.

Questo tipo di carrozzeria è propria dei cosiddetti autoveicoli commerciali (come Fiat Ducato, Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Ford Transit etc.). Negli ultimi tempi, tuttavia, presentano una morfologia simile anche gli autocarri derivanti da autoveicoli multiuso (o monovolume) e fuoristrada, dotati di posti a sedere anche dietro il conducente.

Per poter essere considerato un mezzo da puro trasporto di merci e non come un mezzo da uso promiscuo, la protezione degli occupanti dagli spostamenti del carico deve essere assicurata da una paratia metallica, montata fra l’abitacolo e il vano delle merci. Sono degli autocarri con una massa totale non superiore a 3.500 kg, pertanto utilizzabili con la semplice patente di guida delle autovetture.

Gli ingombri di questo mezzo sono nettamente inferiori a quelle dell’autocarro classico per consentire degli agevoli spostamenti anche nelle zone interdette al traffico pesante.
Autocarro a 4 ruote motrici

Un Unimog in versione ambulanza

Si tratta di un tipo di autocarro per usi particolari, soprattutto destinato agli impegni più gravosi, sia in campo civile che militare, e a terreni anche impervi o sprovvisti di asfaltatura.

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Decreto Bersani (2007)
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Con decreto Bersani si identificano in realtà due dispositivi legislativi, emanati nel 2006 e nel 2007, promossi dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani, durante il Governo Prodi II:
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il 1o, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, noto come “decreto sulle liberalizzazioni“;

il 2o, decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con la legge n. 40 del 2 aprile 2007, avente l’intento di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza e snellire la burocrazia.
Indice

1 Caratteristiche
2 Effetti
2.1 Abolizione del tariffario dagli ordini professionali
2.2 Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie
2.3 Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari
2.4 Licenze dei tassisti
2.5 Grande distribuzione organizzata
2.6 Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito
2.6.1 Potere contrattuale e rischi per i protestati
2.7 Transazioni bancarie e controllo monetario
2.8 Recesso anticipato
2.9 Trasparenza delle tariffe aeree
3 Critiche
4 Voci correlate
5 Note
6 Collegamenti esterni

Caratteristiche

Le misure si proponevano di rendere più dinamico il mercato, di tutelare i consumatori (abbattendo i privilegi di alcune categorie sociali e aumentando la concorrenza in quei settori) e di agevolare la lotta all’evasione fiscale (mediante alcune procedure obbligatorie nei pagamenti).
Tra i provvedimenti si annoverano l’abolizione dei costi di ricarica per la telefonia mobile, la libera installazione di impianti per la distribuzione di carburanti, la liberalizzazione delle edicole.
Effetti
Abolizione del tariffario dagli ordini professionali

Tra i punti del decreto c’è l’abolizione delle tabelle che stabiliscono la parcella minima spettante all’ingegnere/architetto per un progetto o per la direzione dei lavori sulla base dell’importo dei lavori stessi. Stessa cosa per gli avvocati. Questa parte del decreto è stata criticata per svariate ragioni, che si riassumono brevemente. 1) Le tariffe professionali non hanno riguardato le categorie professionali allo stesso modo, alcune ne sono state sostanzialmente escluse. 2) L’intervento sulle tariffe e non sulle attività riservate significava intervenire su aspetti secondari. Si pensi ad attività riservate ai notai, non in linea con il progresso tecnologico. Interventi contraddittori con la premessa (“lenzuolate liberalizzatrici”). 3) Alcune tariffe uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra. Si pensi al dibattito in corso (fine 2012) sulle tariffe degli avvocati.
Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie

Il provvedimento riguarda i farmaci da banco e consente di creare spazi dedicati nella grande distribuzione con l’impiego di personale con laurea in farmacia, cercando così di creare possibilità di occupazione per tale categoria di neolaureati, in particolare nel settore lavoro dipendente. La titolarità delle licenze è in capo ai supermercati, nei quali i farmacisti vengono assunti come dipendenti come accadeva in passato nelle altre farmacie, per quanti fossero privi di una licenza. A tali esercizi è inoltre vietato di effettuare vendite a premi e/o sottocosto avente ad oggetto i farmaci. Il provvedimento prevede anche l’apertura di esercizi di vicinato, con la possibilità di vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione, creando in questo caso parafarmacie spesso di proprietà degli stessi farmacisti.

A distanza di 5 anni, la seconda via è risultata di gran lunga la più seguita. Su oltre 3.400 parafarmacie, solo 300 circa fanno riferimento a strutture legate alla grande distribuzione organizzata; circa 3.000 sono esercizi di vicinato spesso di proprietà dello stesso farmacista che vi lavora. Il fatto che i farmaci non siano venduti nei normali scaffali, fra l’altro, dovrebbe evitare che l’acquirente li consideri alla stregua degli altri beni di consumo. I farmaci da banco costituiscono circa il 10% del fatturato dei farmacisti e, memori di quanto avvenuto per il latte per bambini, la rottura del monopolio della distribuzione e l’aumento della concorrenza potrebbero portare ad un significativo calo dei prezzi. D’altro canto i farmacisti possono ora essere intestatari di più licenze, con il conseguente pericolo di nuove concentrazioni nel settore.
Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari

Al capo 1, art. 1 il decreto prevede l’abolizione dei costi di ricarica del credito di carte prepagate come le sim card dei cellulari e vieta l’introduzione di una scadenza del traffico o del servizio.
Tutto è stato scatenato dal successo della petizione lanciata in rete, che con 800mila firme inviate alla Commissione Europea ha obbligato le Authority ad aprire un’indagine. Nonostante questa disposizione, oggi la disciplina in vigore prevista dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni permette ai gestori di telefonia mobile di far “scadere” le sim card non ricaricate da un certo numero di mesi, ma prevede la possibilità di riattivare entro un certo termine il numero di telefono e/o di recuperare il credito residuo presente sulla sim card scaduta.
Licenze dei tassisti

Nonostante i provvedimenti di legge seguenti, il contingentamento, che limita il numero di licenze, non viene abrogato: non si tratta quindi sostanzialmente di una liberalizzazione. Un tassista potrà avere più licenze e auto, abolendo il vigente obbligo che legava alla figura professionale un’unica licenza e un’unica automobile. Analogamente alla liberalizzazione sui farmaci, anche l’aumento delle licenze dovrebbe garantire un aumento del numero di tassì nelle grandi città italiane (attualmente tra i più bassi d’Europa), un aumento della concorrenza e prevedibilmente un calo dei prezzi. Questa operazione è peraltro tesa a trasformare un lavoro autonomo in lavoro dipendente, con la possibilità della nascita nelle città di grandi aziende che controllano le quote del mercato prima indipendenti. Il risultato finale sarebbe quella di un migliore servizio a prezzi più bassi, grazie ad un aumento dell’offerta.

Anche per questa categoria viene abrogato il privilegio dell’ereditarietà della licenza.

Il caso verificatosi a Roma sembra smentire l’efficacia della norma. Il sindaco Veltroni, infatti, per scongiurare uno sciopero selvaggio dei tassisti (i quali si erano tutti riuniti in Piazza Venezia, bloccando in tal modo la circolazione nel centro della capitale) ha sì aumentato le licenze, ma ha anche concesso un aumento tariffario, in totale contrasto con lo scopo della normativa.
Grande distribuzione organizzata

Il decreto vieta l’applicazione di tariffe d’ingresso per l’iscrizione nelle liste di fornitori qualificati di un dato produttore.

In particolare, per la grande distribuzione è anche abolito il contributo per l’accesso alla scaffalatura: un’impresa non dovrebbe più pagare per far esporre al pubblico i propri prodotti in un supermercato.

Tale tariffa era talora giustificata come un’equa ripartizione con i produttori del rischio d’impresa legato all’acquisto di prodotti nuovi dei quali non sono facilmente prevedibili i volumi d’acquisto, che spesso restavano invenduti, e che i produttori imponevano di commercializzare.

Oltre a una causa d’inflazione dei prezzi, la fee d’ingresso rappresentava anche una limitazione degli sbocchi sul mercato, specialmente per i piccoli produttori, e quindi un ostacolo alla libera concorrenza.

Permane una distinzione di fondo fra mercato all’ingrosso e al dettaglio. L’accesso ai punti vendita dei grossisti è riservato ai detentori di partita IVA, vale a dire negozianti e al limite professionisti, poiché all’atto del pagamento deve essere emessa una fattura, e non un ordinario scontrino fiscale. In questo modo, non viene realizzato l’accorciamento della filiera, per una riduzione dei margini di guadagno degli intermediari, e per favorire una vendita direttamente dal produttore al consumatore, a loro reciproco vantaggio.
Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito

Tutti i pagamenti dovuti a professionisti devono avvenire mediante pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Esempi di mezzi ammessi sono l’assegno, il bonifico, la carta di credito o qualunque mezzo che movimenti un conto corrente bancario. Le soglie per il pagamento in contanti così come nell’originale formulazione sono:

sino al 30 giugno 2007: max 1.000 euro
dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008: max 500 euro
dal 1º luglio 2008: max 100 euro

Successivamente la legge finanziaria 2007 ha modificato le scadenze di cui sopra nel modo seguente:

sino al 30 giugno 2008: 1.000 euro
dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009: 500 euro
dal 1º luglio 2009: 100 euro

La misura è mirata contro l’evasione fiscale, mediamente elevata nei lavoratori autonomi: la misura cautelativa tuttavia non impedisce la libertà d’azione agli evasori i quali, con l’accordo del cliente, possono comunque richiedere contanti o assegni liberi da girare a terzi (ovviamente infrangendo la legge vigente).

Il decreto-legge n. 112/2008 entrato in vigore il 25 giugno 2008 ha abrogato queste disposizioni.
Potere contrattuale e rischi per i protestati

La norma consente alle banche di avere visibilità sulle entrate più significative (sopra i 1000 euro) dei professionisti. L’informazione dà un ulteriore potere contrattuale alla banca in caso di richiesta del credito. Scenari possibili sono il rifiuto di prestiti a studi in fallimento, ma anche l’applicazione di tassi d’interesse più alti per remunerare il rischio specifico d’impresa.

Quanti sono protestati, inoltre, sono esclusi da un anno a cinque anni (vedasi la disciplina del protesto) dalla possibilità di firmare assegni o detenere carte di credito da qualsiasi banca. Queste persone sono registrate in un elenco alla “Centrale allarme Interbancaria“, che gli istituti di credito consultano a pagamento, prima di stipulare contratti con i clienti. Il protesto può arrivare per un assegno o cambiale scoperti. Il professionista che è protestato o ha subito un fallimento, in questo modo, non può più esercitare la sua attività, a meno di cointestare lo studio ad una terza persona che non è segnalata nell’ambito bancario.

In presenza di situazioni di scoperto bancario (“conti in rosso”), l’istituto bancario può essere tenuto a bloccare l’importo presente sul conto corrente e gli eventuali altri depositi, fino al ripagamento del debito.

Questo crea un problema di reperimento della liquidità necessaria a saldare spese che sono per alcuni multipli al di sopra della soglia dei 1.000 euro, perché diventano necessari molteplici pagamenti di “piccolo taglio” sotto tale soglia, i soli che possono essere incassati in contanti senza transitare per il conto corrente e i relativi blocchi per lo scoperto.

Un secondo problema riguarda i movimenti in uscita, ossia il blocco di quei trasferimenti che per i titolari di partita IVA possono essere svolti solo a mezzo del conto, come il pagamento di tasse e imposte.

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Incendio
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Incendio a Helsinki

L’incendio è una reazione ossidativa (o combustione) non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo dando luogo, ove si estende, a calore, fumo, gas e luce.
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Gli incendi rappresentano ed hanno rappresentato da sempre il fattore di maggior rischio per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono state create metodologie per prevenirli e strumenti per combatterli. In particolare, con l’aumento delle concentrazioni di persone in spazi chiusi o comunque limitati, tipico degli agglomerati urbani e con l’aumento delle attività potenzialmente pericolose, il rischio incendi è divenuto uno dei più comuni. Per quanto detto la rivelazione incendi è divenuta una necessità primaria per evitare danni alle persone ed alle infrastrutture.
Indice

1 Cause di incendio
2 Condizioni
3 Fasi dell’incendio
4 Effetti dell’incendio
5 Gli incendi in Italia
5.1 Classificazione degli incendi
5.1.1 Per tipologia
5.1.2 Per classe
5.2 Incendio di progetto
5.3 Legislazione antincendio
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti

Cause di incendio

Incendio di sostanza chimica (combustione violenta ad alta temperatura)

Un incendio può essere provocato da diverse cause sia naturali (autocombustione, fulmini, ecc) che per mano dell’uomo per motivi casuali, leciti o illeciti (fortuito, provocato o doloso).

Alcuni esempi di causa: fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura), particelle incandescenti (brace), provenienti da un focolaio preesistente (p.es: braciere), scintille di origine elettrica, scintille di origine elettrostatica, scintille provocate da un urto o sfregamento, contatto con superfici e punti caldi, innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas, reazioni chimiche in genere.



Il triangolo del fuoco
Condizioni

per avvenire un incendio è necessario che siano presenti tre elementi fondamentali (le “tre C” o triangolo del fuoco):

il combustibile: i materiali infiammabili sono classificati in base alla loro reazione al fuoco in 7 classi da 0 (incombustibile) a 6
il comburente: ruolo svolto usualmente dall’ossigeno
la temperatura: è necessaria la presenza di un’adeguata temperatura affinché avvenga l’innesco

Combustibile e comburente devono essere presenti in proporzioni adeguate definite dal campo di infiammabilità. Se non sono presenti uno o più dei tre elementi della combustione, questa non può avvenire e – se l’incendio è già in atto – si determina l’estinzione del fuoco.
Fasi dell’incendio

Ignizione: fase principale dell’incendio, dove i vapori delle sostanze combustibili, siano esse solide o liquide, iniziano il processo di combustione e la combustione è facilmente controllabile.
Propagazione: caratterizzato da bassa temperatura e scarsa quantità di combustibile coinvolta; il calore propaga l’incendio e si determina un lento innalzamento della temperatura, con emissione di fumi.
Flash Over: brusco innalzamento della temperatura ed aumento massiccio della quantità di materiale che partecipa alla combustione.
Incendio generalizzato: tutto il materiale presente partecipa alla combustione, la temperatura raggiunge valori elevatissimi (anche oltre 1000 °C) e la combustione è incontrollabile.
Estinzione: fase finale di conclusione della combustione per Esaurimento (termine dei combustibili) e/o Soffocamento (termine del comburente, solitamente voluta per l’auto estinzione di braceri ad alta temperatura).[1]
Raffreddamento: fase, solitamente, post-conclusiva dell’incendio e che comporta il raffreddamento della zona interessata ed è in concomitanza con il solidificarsi al suolo delle sostanze volatili più “pesanti” dei residui della combustione.

Schema degli effetti di un incendio
Effetti dell’incendio

L’incendio provoca effetti di diversa natura. Oltre al panico delle persone eventualmente coinvolte, le temperature elevate possono causare fenomeni di ustione o carbonizzazione oppure seri danni strutturali nel caso di elementi in cemento, acciaio o legno strutturale, con la differenza che di quest’ultimo è scientificamente calcolabile la durata in esercizio e quindi il tempo di fuga ammissibile. Infine molto danno è causato dai gas nocivi. Ad esempio la formazione di CO2 satura l’ambiente impoverendo la presenza di ossigeno; nel caso di combustioni non “complete” si può formare il monossido di carbonio o in altri casi è possibile la formazione di gas inquinanti NOx.
Gli incendi in Italia
Classificazione degli incendi

Visione dallo spazio del vasto incendio boschivo ad Anaheim (calif) nell’Orange County.03-11-2007

Incendio di un convento abbandonato a Massueville, Canada
Per tipologia

Incendio d’abitazione
incendio d’autovettura
incendio cassonetto
incendio materiale generico
incendio industriale
incendio boschivo.

Per classe

Classe A: fuochi di solidi, detti fuochi secchi.

La combustione può presentarsi in due forme: combustione viva con fiamme o combustione lenta senza fiamme, ma con formazione di brace incandescente. L’agente estinguente raccomandato è l’acqua (agisce sul calore) ma in alternativa si possono usare estintori a polvere polivalente (agisce sulle reazioni di ossidazione) (A-B-C).

Classe B: fuochi di idrocarburi solidificati o di liquidi infiammabili, detti fuochi grassi.

È controindicato l’uso di acqua a getto pieno ma non a getto frazionato o nebulizzato. Gli altri agenti estinguenti sono la polvere (A-B-C o B-C), il biossido di carbonio (CO2 che “soffoca” l’incendio abbassando la temperatura) e la schiuma antincendio (isola la combustione dal comburente), oppure estintori idrici. L’agente estinguente migliore è la schiuma antincendio (che varia dal tipo di sostanza coinvolta nell’incendio). Oggi esistono altre sostanze che hanno superato, in termini di prestazione, i liquidi schiumogeni. Si invita a esaminare il prodotto F 500 (sviluppato da HCT-USA).

Classe C: fuochi di combustibili gassosi.

Questi fuochi sono caratterizzati da una fiamma alta ad alta temperatura, la fiamma non si dovrebbe spegnere ma bisognerebbe raggiungere la valvola a monte e chiuderla per evitare che uno spegnimento continui a rilasciare gas altamente infiammabile nell’ambiente con conseguenze devastanti in ambienti chiusi (esplosione). L’acqua è consigliata solo a getto frazionato o nebulizzato per raffreddare i tubi o le bombole circostanti o coinvolte nell’incendio. Gli altri agenti estinguenti da utilizzare sono le polveri polivalenti (A-B-C), quelle di classe (B-C), mentre l’anidride carbonica, a seguito delle recenti omologazioni, non è più abilitata all’estinzione di questo tipo di incendio.

Classe D: fuochi di metalli.

Questi fuochi sono particolarmente difficili da estinguere data la loro altissima temperatura e richiedono personale addestrato e agenti estinguenti speciali. Gli agenti estinguenti variano a seconda del tipo di materiale coinvolto nell’incendio ad esempio, nei fuochi coinvolgenti alluminio e magnesio si utilizza la polvere al cloruro di sodio. Tutti gli altri agenti estinguenti sono sconsigliati (compresa l’acqua) dato che possono avvenire reazioni con rilascio di gas tossici o esplosioni.

Un tempo esisteva anche un’ulteriore classe, la “E”, riguardante gli incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione (i cui estinguenti specifici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica), adesso esiste un’apposita etichetta, apposta sull’estintore che identifica se è possibile utilizzarlo su apparecchi in tensione oppure viene riportata la dicitura “utilizzabile su apparecchiature in tensione”. I nuovi estintori idrici, nebulizzando l’estinguente in fase di erogazione, perdono la caratteristica conducibilta’ elettrica delle sostanze a base d’acqua e ne consentono l’utilizzo su apparecchiature elettriche fino a 20000 volt, anche se commercialmente le omologazioni degli estintori portatili arrivano a 1000 V ad 1 metro di distanza.

Con l’approvazione della norma EN.2 del 2005 è stata introdotta la nuova classe “F” relativa ai fuochi sviluppantesi in presenza di oli, grassi animali o vegetali quali mezzi di cottura e più in generale dipendenti dalle apparecchiature di cottura stessa.
Incendio di progetto

Il D.M. del 14.01.2008, annovera tra le azioni eccezionali a cui può essere sottoposta una struttura, anche quelle derivanti da incendi.

A tal fine la normativa fa riferimento ad un incendio convenzionale di progetto definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi strutturali.

La curva di incendio di progetto può essere:

naturale: determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato del compartimento antincendio quest’ultimo definito come la parte della costruzione delimitata da elementi costruttivi resistenti al fuoco
nominale: adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale.

In quest’ultimo caso, nel caso di incendio di materiali combustibili prevalentemente di natura cellulosica, la curva di incendio nominale è la curva nominale standard definita come segue:

θ = 20 + 345 log10(8t + 1)

dove:

θ è la temperatura dei gas caldi in gradi Celsius
t è il tempo espresso in minuti primi.

Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, la curva di incendio nominale può essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente:

θ = 1080(1 – 0,325e-0,16t – 0,675e-2,5t) + 20

Legislazione antincendio

La legge 353/2000 obbliga i Comuni a realizzare i Catasti delle aree percorse dal fuoco, dispone il divieto di riedificazione di fabbricati abusivi andati distrutti durante l’incendio.
Interpretando i possibili moventi di azioni dolose, la norma pone il limite di 15 anni per la modifica di destinazione, 10 anni per introdurre nuove costruzioni non esistenti o previste a piano urbanistico prima dell’incendio, 5 anni per azioni di rimboschimento col finanziamento pubblico.
Il codice penale (artt. 423 bis, e 424) ha trasformato l’incendio boschivo da reato di danno a reato di pericolo, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni per colpa, e da 4 a 10 anni per incendio doloso.
Poche sentenze di condanna hanno dato applicazione a questi articoli, sia per una carente mappatura delle zone a rischio (e pubblicazione ad albo pretorio), che per l’oggettiva difficoltà a raccogliere prove distrutte dagli incendi.
La legge 349/1986 impone agli enti pubblici di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di responsabili di danni alla cosa pubblica. Il risarcimento del danno consiste nella compensazione delle spese di spegnimento, ma anche del danno al soprassuolo e al sottosuolo: per la quantificazione del danno ambientale, si effettua una stima in termini di perdita economica di prodotti legnosi e servizi non più erogabili dall’ecosistema-foresta, nonché gli oneri di rimboschimento dove il danno non è persistente.
In difetto di questa azione, può ravvisarsi un danno erariale ripetibile, da parte della Corte dei Conti, che a quel punto procede personalmente verso dipendenti e funzionari inadempienti, per atti (anche omissìvi) compiuti in violazione di diritti (Costituzione, art. 28; art. 18 Testo Unico n.3/1957 per il risarcimento alla PA dei danni derivanti da violazione di obblighi di servizio).
La Corte dei Conti ha competenza esclusiva nella valutazione del danno ambientale (DLgs. 152/2006). L’azione di risarcimento procede per danno pubblico sociale contro un patrimonio indisponibile (art. 822 e 823 c.c.), e si svolge parallelamente al procedimento penale (Consulta. n. 272/2007, Cassazione n. 06581/06). La sanzione penale pecuniaria a favore delle parti civili tiene conto delle somme già corrisposte nel procedimento contabile.

Le spese di spegnimento sono stimabili in 8.000 euro/ora per gli aerei (oltre a 1.200 euro/ora di carburante nel 2008), e 3.000 euro/ora per gli elicotteri[2]. Per la stima del danno ambientale e delle spese di spegnimento, esiste un riferimento giurisprudenziale standard (uno dei primi disponibili) tabulato dal Corpo Forestale in collaborazione con l’Università di Firenze.

Nell’analisi delle cause, sono dati rilevanti la correlazione inversa fra incendi e occupati in agricoltura, la prevalenza degli incendi in estate in aree sotto i 700 metri di altitudine oltre la quale non si trova una vegetazione secca e arida, la probabilità pari a 1/1000 che il rilascio di mozzicone di sigaretta acceso dia origine a un incendio. Le azioni determinanti sono in larga parte la negligenza e le azioni volontarie.

La legge 353/2000 identifica le operazioni di pulizia e manutenzione del bosco, attribuendo ai Comuni poteri sostitutivi dei proprietari inadempienti (con relativo addebito degli oneri), in particolare nelle aree a rischio di incendio. Al momento, gli interventi non sono detraibili dalle tasse.

La legislazione non contempla ordini interdittivi in merito all’accensione di fuochi verso piromani o soggetti protagonisti di incendi.

La Direttiva 2001/95/CE obbliga i produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, il 17 novembre 2011, spetterà alle autorità nazionali far rispettare questa nuova misura di sicurezza antincendio. Fra i prodotti oggetto di applicazione, ritroviamo la vendita di sigarette tipo Reduced Ignition Propensity.
Note

^ Lo sviluppo degli incendi
^ Convegno Nazionale di Italia Nostra, Roma, 23 luglio 2008

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